pluralità di affittuari e notifica dei prezzi di vendita di ciascuna porzione affittata


 

Cass. 26.3.2001, n. 4346

 

In tema di prelazione e riscatto agrario, secondo la disciplina dell'art. 8, L. 590/1965, come modificato dalla L. 817/1971, l'inottemperanza da parte del proprietario dell'obbligo di notificare al coltivatore la proposta di alienazione, con trasmissione del preliminare di compravendita, può essere ravvisata, nel caso di vendita di un fondo condotto da una pluralità di affittuari per porzioni ed in forza di rapporti autonomi e distinti, solo mediante la specificazione del prezzo inerente a ciascuna di dette porzioni, dato che solo limitatamente ad esse il singolo affittuario può esercitare la prelazione.

Mancando tale specificazione, pertanto, deve escludersi che l'affittuario decada dal diritto di prelazione ove non lo eserciti nel termine di 30 giorni dalla trasmissione del preliminare.