pluralità di affittuari e notifica dei prezzi di
vendita di ciascuna porzione affittata
Cass. 26.3.2001, n. 4346
In tema di prelazione e riscatto agrario,
secondo la disciplina dell'art. 8, L. 590/1965, come modificato dalla L. 817/1971,
l'inottemperanza da parte del proprietario dell'obbligo di notificare al
coltivatore la proposta di alienazione, con trasmissione del preliminare di
compravendita, può essere ravvisata, nel caso di vendita di un fondo condotto
da una pluralità di affittuari per porzioni ed in forza di rapporti autonomi e
distinti, solo mediante la specificazione del prezzo inerente a ciascuna di
dette porzioni, dato che solo limitatamente ad esse il singolo affittuario può
esercitare la prelazione.
Mancando tale specificazione, pertanto,
deve escludersi che l'affittuario decada dal diritto di prelazione ove non lo
eserciti nel termine di 30 giorni dalla trasmissione del preliminare.